Questa organizzazione internazionale, sorta nel 1973 con la Conferenza di Washington, ed a cui attualmente aderiscono circa 130 Stati, si è data lo scopo di preservare in habitat il prelievo di specie considerate in pericolo di estinzione quali sono quelle elencate in calce dell'Appendice I. Gli accordi contenuti nella risoluzione sono entrati in vigore il primo luglio 1975, (in Italia nel 1980). Per queste piante esiste il divieto più assoluto di prelievo e di vendita a meno che non si tratti di soggetti muniti di dichiarazione di riproduzione artificiale fornita dai produttori e rilasciata dall'Autorità competente dal paese di provenienza. Spesso è anche richiesto da alcuni paesi importatori il certificato fitosanitario rilasciato dal paese esportatore. Tuttavia all'interno della CEE tutte le piante possono circolare liberamente purché accompagnate dal citato certificato fitosanitario.
In Appendice II sono riportate le specie attualmente non minacciate di estinzione, ma in pericolo se non soggette a regolamentazione. Per l'acquisto occorre munirsi di permesso rilasciato dal paese esportatore in quanto se ne controlla il commercio.
L'Appendice III comprende specie non in pericolo di estinzione. Riguarda piante di cui almeno un paese C.i.t.e.s. ha chiesto l'assistenza al fine di controllarne il commercio e delle quali possono prevedere una regolamentazione diversa. Per il momento non comprende specie succulente.
Legge 7 febbraio 1992, n. 150; pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 44 del 22 febbraio 1992. Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.
Art. 1.
Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984 , importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte I, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni , è punito con le seguenti sanzioni:
- arresto da tre mesi a un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni; in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni e ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di impresa commerciale alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. Art. 2.
Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendici II e III - escluse quelle inserite nell'allegato C, parte I - e nell'allegato C, parte 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:
- ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni;in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno o ammenda da lire venti milioni a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.
Le disposizioni valide nell'ambito dell'U.E. (più rigorose di quelle C.I.T.E.S.) sono contenute nelle ordinanze n. 338/1997 e 1808/2001 pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Europea.
La presente lista è in vigore dal 1° Luglio 2008
Appendice I | Appendice II | Appendice III |
AGAVACEAE | ||
Agave parviflora | ||
Agave victoriae-reginae #1 | ||
Nolina interrata | ||
APOCYNACEAE | ||
Hoodia spp. #9 | ||
Pachypodium spp. #1 (eccetto le specie incluse in App.I) | ||
Pachypodium ambongense | ||
Pachypodium baronii | ||
Pachypodium decaryi | ||
BROMELIACEAE piante dell'aria, bromelias | ||
Tillandsia harrisii #1 | ||
Tillandsia kammii #1 | ||
Tillandsia kautskyi #1 | ||
Tillandsia mauryana #1 | ||
Tillandsia sprengeliana #1 | ||
Tillandsia sucrei #1 | ||
Tillandsia xerographica #1 | ||
CACTACEAE Cacti | ||
CACTACEAE spp.7 #4 (eccetto le specie incluse in App. I, Pereskia spp;Pereskiopsis spp e Quiabentia) | ||
Ariocarpus spp. | ||
Astrophytum asterias | ||
Aztekium ritteri | ||
Coryphantha werdermannii | ||
Discocactus spp. | ||
Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi |
||
Echinocereus schmollii | ||
Escobaria minima | ||
Escobaria sneedii | ||
Mammillaria pectinifera | ||
Mammillaria solisioides | ||
Melocactus conoideus | ||
Melocactus deinacanthus | ||
Melocactus glaucescens | ||
Melocactus paucispinus | ||
Obregonia denegrii | ||
Pachycereus militaris | ||
Pediocactus bradyi | ||
Pediocactus knowltonii | ||
Pediocactus paradinei | ||
Pediocactus peeblesianus | ||
Pediocactus sileri | ||
Pelecyphora spp. | ||
Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii |
||
Sclerocactus erectocentrus | ||
Sclerocactus glaucus | ||
Sclerocactus mariposensis | ||
Sclerocactus mesae-verdae | ||
Sclerocactus nyensis | ||
Sclerocactus papyracanthus | ||
Sclerocactus pubispinus | ||
Sclerocactus wrightiae | ||
Strombocactus spp. | ||
Turbinicarpus spp. | ||
Uebelmannia spp. | ||
CRASSULACEAE Dudleyas | ||
Dudleya stolonifera | ||
Dudleya traskiae | ||
DIDIEREACEAE Alluaudias, didiereas | ||
DIDIEREACEAE spp. #1 | ||
DIOSCOREACEAE | ||
Dioscorea deltoidea #1 | ||
DROSERACEAE | ||
Dionaea muscipula #1 | ||
EUPHORBIACEAE | ||
Euphorbia spp. #1 (specie succulente eccetto quelle incluse in App.. Cultivar artificialmente propagate di Euphorbia trigona, specie artificialmente propagate di crestate o colori mutanti Euphorbia lactea, quando innestate o radici propagate artificialmente di Euphorbia neriifolia, e specie artificialmente propagate di cultivars di Euphorbia ‘Milii' | ||
Euphorbia ambovombensis | ||
Euphorbia capsaintemariensis | ||
Euphorbia cremersii (inclusa la forma viridifolia e la var. rakotozafyi) | ||
Euphorbia cylindrifolia (Inclusa la spp. tuberifera) | ||
Euphorbia decaryi (incluse le vars. ampanihyenis, robinsonii e spirosticha) | ||
Euphorbia francoisii | ||
Euphorbia moratii (incluse le vars. antsingiensis, bemarahensis e multiflora) | ||
Euphorbia parvicyathophora | ||
Euphorbia quartziticola | ||
Euphorbia tulearensis | ||
FOUQUIERIACEAE | ||
Fouquieria columnaris #1 | ||
Fouquieria fasciculata | ||
Fouquieria purpusii | ||
LILIACEAE Aloes | ||
Aloe spp. #1 (eccetto le specie incluse in App.I .Escluse anche Aloe vera, e Aloe barbadensis non incluse nelle appendici) | ||
Aloe albida | ||
Aloe albiflora | ||
Aloe alfredii | ||
Aloe bakeri | ||
Aloe bellatula | ||
Aloe calcairophila | ||
Aloe compressa (incluse le vars. paucituberculata, rugosquamosa e schistophila) | ||
Aloe delphinensis | ||
Aloe descoingsii | ||
Aloe fragilis | ||
Aloe haworthioides (inclusa la var. aurantiaca) | ||
Aloe helenae | ||
Aloe laeta (inclusa la var maniaensis) | ||
Aloe parallelifolia | ||
Aloe parvula | ||
Aloe pillansii | ||
Aloe polyphylla | ||
Aloe rauhii | ||
Aloe suzannae | ||
Aloe versicolor | ||
Aloe vossii | ||
PORTULACACEAE Lewisias, portulacas | ||
Anacampseros spp. #1 | ||
Avonia spp. #1 | ||
Lewisia serrata #1 | ||
WELWITSCHIACEAE Welwitschia | ||
Welwitschia mirabilis #1 |
7 Artificially propagated specimens of the following hybrids and/or cultivars are not subject to the provisions of the Convention:
- Hatiora x graeseri
- Schlumbergera x buckleyi
- Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
- Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
- Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
- Schlumbergera truncata (cultivars)
- Cactaceae spp. colour mutants lacking chlorophyll, grafted on the following grafting stocks: Harrisia 'Jusbertii', Hylocereus trigonus or Hylocereus undatus
- Opuntia microdasys (cultivars).
Un funzionale ed aggiornato database di tali specimen è consultabile on line al sito ufficiale www.cites.org sotto l'indicazione "Resources-species database- flora (per le piante) o fauna (per gli animali)" indicando sempre il NOME SCIENTIFICO nei campi dove richiesto.
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I. S. I. International Succulent Institut. Propone ogni anno una lista di piante ed innesti a prezzi ridotti, comprendente anche piante in via di estinzione.
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I. O. S. International Organization for Succulent plant study. Costituita nel 1950, comprende oltre 250 membri di 30 paesi, si prefigge di mettere ordine nella intricata materia della nomenclatura delle piante grasse.
In occasione del 17° Congresso tenutosi a Francoforte dal 10 al 16 giugno 1984 è stato presentato il nuovo codice di comportamento qui riprodotto.
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Codici di comportamento
Invito collezionisti e appassionati a non acquistare piante d'importazione che depauperano l'ambiente di origine: un patrimonio naturale che è di tutti. Queste piante, portate a casa, spesso non sopravvivono a lungo in quanto non acclimatate e, nella migliore delle ipotesi, si deformano e se mai fioriscono lo fanno in maniera stentata. La strada da seguire è quella della semina, che seppure lenta è dispensatrice di grandi soddisfazioni. Chi non è in grado di seminare può acquistare piante da vivaisti di cui conosce la serietà e sa che i soggetti in vendita derivano da riproduzione artificiale.
Per il collezionista in natura
Prima di raccogliere qualsiasi pianta:
- informatevi su quali siano le disposizioni locali in merito alla raccolta delle piante e quali siano le specie protette.
- Informate delle vostre intenzioni le organizzazioni locali preposte.
Perciò:
- osservate le limitazioni su quanto andate a raccogliere (specie, numero di esemplari, tipo di materiale: semi, talee, piante ecc.). Nei limiti del possibile raccogliete semi, polloni, talee, ma non la piante intera.
- Non raccogliete piante mature che produrranno semi. Permettono la sopravvivenza della popolazione naturale e con difficoltà possono essere acclimatate in coltivazione.
- Raccogliete con discrezione: non lasciate intendere alle popolazioni locali che le piante possono essere oggetto di commercio, non incoraggiatele, né pagatele affinché raccolgano per voi.
- Prendete nota durante la raccolta della località esatta, altitudine, vegetazione associata, suolo, data della raccolta, associate al materiale un vostro numero di collezione (field number). Valutate il numero degli individui, l'estensione della popolazione, il numero di semi prodotti e la frequenza di piante da seme.
- Annotate eventuali minacce all'habitat: pascolo, coltivazioni, espansione urbana, costruzione di strade.
- Scattate fotografie di quanto avete raccolto e/o conservate qualche esemplare da essiccare e tenere in erbario. Fornite questo materiale corredato di informazioni ad appropriate istituzioni.
- NON sottovalutate quanto avete osservato: costituiranno un valido contributo alla scienza ed alla conservazione.
- Se pensate di raccogliere a fini commerciali: NON FATELO.
- Se pensate di vendere qualche soggetto per ripagarvi del costo del viaggio: NON FATELO.
- Se raccogliete per ricerca e studio, ottenetene prima il consenso (o preferibilmente la collaborazione delle autorità scientifiche competenti, come ad esempio il dipartimento universitario, del paese visitato.
- Se pensate: "solo due o tre piante...", considerate che altri potrebbero pensare la stessa cosa domani, dopodomani .....
Per gli importatori privati e commerciali
- NON importate piante raccolte in natura anche se fornite di licenza di esportazione eccetto che per la propagazione e la produzione di semi. In tal caso accertatevi delle credenziali del fornitore e assicuratevi che siano legali.
- Osservate le leggi nazionali ed internazionali su import ed export.
Per i vivaisti
- Vendete solo piante riprodotte da seme, talea, ecc.; NON pubblicizzate e NON vendete per alcun motivo piante raccolte in natura anche se ne avete l'autorizzazione.
- Adoperatevi per la propagazione di piante rare di origine controllata e distribuitele alle collezioni di Riserva o di Riferimento.
- Conservate più di un clone delle specie rare, anche se autofertili, per la produzione di seme.
- Tenete un inventario che documenti l'origine di quanto avete in coltivazione specialmente se con field number o dati sul luogo di provenienza e fornite questi dati agli acquirenti.
Per i collezionisti in casa
- Conducete una buona coltivazione, e non fate della dimensione e della rarità della collezione il vostro obiettivo principale.
- NON comprate alcuna pianta senza la certezza che sia stata riprodotta in coltivazione; non dimenticate che le vostre scelte influenzeranno il mercato delle vendite.
- Traete motivo di soddisfazione dalle semine. Alcune specie metteranno alla prova la vostra abilità e pazienza e vi ricompenseranno in eguale misura.
- Annotate quando e da chi avete ricevuto le piante o i semi e richiedete al vostro fornitore i dati: field number e località; sono dati importanti per un collezionista serio tanto quanto lo è il nome della pianta.
- Cercate di riprodurre il materiale raro e documentato e distribuitelo agli appassionati. E' una vecchia regola: per conservare una pianta, regalala.
- Informate uno degli enti preposti se avete il sospetto che qualche rivenditore infranga la legge.
Per le società ed i club
- Sostenete queste regole quale guida per un comportamento serio e responsabile.
- NON accogliete sulle vostre pubblicazioni la pubblicità rivolta alla vendita di piante raccolte in natura.
- Date pubblicità alle leggi nazionali ed internazionali sulla importazione, esportazione e commercio di piante.
- Sostenete e sponsorizzate misure per proteggere in habitat le specie rare e/o minacciate.
Per i giudici ed i comitati di mostre
- Comprendete nelle mostre alcune categorie per piante ottenute da seme direttamente dagli espositori.
- NON permettete che piante comprese nell'appendice I CITES siano esposte con carattere competitivo, tranne il caso che siano state ottenute da seme o altro sistema moltiplicativo.
- Preferite piante ben coltivate da seme a quelle raccolte in natura. Controllate che le piante importate (o presumibilmente tali) siano ben radicate ed acclimatate.